Un caso particolare.

Non tutti forse sanno che la Regione Piemonte continua ad appellarsi alla legge regionale del 2002, emanata in occasione dei Giochi olimpici invernali “Torino 2006” e giustificata dalla singolarità dell’evento, per poter applicare una prescrizione più lunga della tassa in questione, in luogo di quella stabilita a livello nazionale di 3 anni.

In questo caso, se avete ricevuto un avviso di accertamento o una cartella esattoriale per il mancato pagamento della tassa automobilistica, è consigliato verificare la prescrizione e il rispetto della normativa nazionale per ricorrere eventualmente alla Commissione Tributaria e annullare l’avviso o la cartella ricevuta.

Infatti la legge statale (legge finanziaria 2004) prevede che: “Entro il periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia. E la normativa statale vigente in materia prevede che: “L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (Decreto legge del 30 dicembre 1982 n. 953).

Pertanto, le statuizioni in ordine alla tassa automobilistica che la Regione Piemonte ha potuto introdurre in occasione della situazione contingente, riferita ai Giochi, avrebbero dovuto comunque cessare entro il periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, rendendo il suo ordinamento conforme a quello statale in materia di prescrizione.

A conforto di quanto sopra, vi sono alcuni precedenti giurisprudenziali. Ad esempio la Commissione tributaria provinciale di Torino ha dichiarato con sentenza n. 169/8/12, dep. 10/10/2012, che “la tassa automobilistica non può qualificarsi come tributo proprio della Regione, a cui il legislatore attribuisce soltanto il gettito della stessa unitamente all’attività amministrativa connessa alla sua riscossione. Pertanto, il termine di prescrizione del relativo accertamento, rientrando tale materia nella competenza esclusiva dello Stato, è triennale e non può essere modificata con legge regionale”.